LA DISCIPLINA SULL’AFFIDAMENTO NEL CASO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Spesso nei procedimenti di separazione e divorzio si discute riguardo ai provvedi-menti da adottarsi in ordine all’animale domestico.Il nostro ordinamento pur ricono-scendo un vero e proprio diritto soggettivo degli animali da com-pagnia (Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia L 04/11/2010 n°2010), non disciplina l’affidamento di essi in caso di separazione/divorzio dei coniugi o nell’ipotesi di conclusione della relazione dei conviventi.
Per l’ordinamento italiano, ad oggi, nessuna norma specifica è stata prevista dal legislatore sul punto. E’ intervenuta la giurisprudenza a colmare tale lacuna ritenendo che gli animali non debbano essere con-siderati come semplici cose, bensì come esseri senzienti (cfr art. 13 del TFUE così come modificato nel 2007 dal Trattato di Lisbona).Fatte queste necessarie premesse, si può trattare la questione relativa agli animali domestici in caso di separazione o divorzio. Nel caso di separazione consensuale/con-giunta, le Parti, sulla base di un accordo, definiscono le condizioni di separazione/divorzio. Diversi tribu-nali sono soliti omologare l’accordo con cui i coniugi regolamentino le sorti dell’animale domestico, rite-nendo non contrastanti con l’ordine pubblico le previsioni di mantenimento e cura dell’animale nonché il rapporto di frequentazione con lo stesso.Discorso diverso va invece affron-tato per le separazioni ed i divorzi giudiziali.
In un primo momento si è ritenuto che il giudice della separazione o del divorzio non fosse tenuto ad espri-mersi dell’assegnazione degli ani-mali domestici, neanche in presen-za di specifica richiesta dalle Parti. Successivamente si è affermato che il principio da seguire nell’affida-mento fosse il perseguimento del benessere dell’animale.In particolare, sul punto sono importanti due specifiche pronunce,entrambe del 2008. Nella prima il Tribunale di Foggia nell’ambito di un procedimento di separazione, ove veniva disposto l’affidamento del cane ad uno dei coniugi, preve-dendo in favore dell’altro un diritto di visita per alcune ore determinate nel corso della giornata; la seconda, invece, pronunciata dal Tribunale di Cremona sempre in una causa di separazione, con cui veniva previ-sto l’affido condiviso del cane con obbligo di equa suddivisione delle spese per il suo mantenimento. Entrambi i Tribunali sopra richia-mati, in assenza di una norma di riferimento, hanno applicato, per analogia, la disciplina riservata ai figli minori.
In particolare, il Presidente del Tribunale di Foggia nel 2008, in sede di provvedimenti temporanei, affidava il cane al marito nono-stante l’animale fosse formalmente registrato alla moglie.Nello specifico, in detta ordinanza il Presidente affermava che “il giudice della separazione ben può disporre, in sede di provvedimenti interinali, che l’animale d’affezione, già convivente con la coppia, sia affidato ad uno dei coniugi con l’obbligo di averne cura, e statuire a favore dell’altro coniuge il diritto di prenderlo e tenerlo con sé per alcune ore nel corso di ogni giorno”.
Infatti, nell’ipotesi in cui nel nucleo familiare siano presenti dei figli, dovrebbe tenersi in considerazio-ne il principio cardine del diritto di famiglia, il quale impone ai vari soggetti operanti di perseguire il preminente interesse del minore -dichiarazione dei diritti del fanciul-lo (Dichiarazione di New York) del 1959, sia nella Convenzione dell’O-nu del 1989. Infatti quasi sem-pre tra il minore e l’animale viene a svilupparsi un legame affettivo incondizionato ed intimo, una vera e propria amicizia improntata sulla reciproca fiducia e fedeltà.In molte circostanze l’animale domestico è anche un motivo di quotidiana crescita del minore, por-tando lo stesso ad una graduale responsabilizzazione.
Ne risulterebbe, pertanto, il perse-guimento di un medesimo primario interesse del minore e dell’animale: il rimanere insieme.
D’altra parte, nell’ipotesi in cui non vi sia un minore, sarà opportuno prendere in considerazione l’inten-sità del rapporto dell’animale con i separandi.
Avv. Giovanni Basile
Studio Legale Basile
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