Crediti d’Imposta per le imprese
L’anno 2020, con gli eventi del COVID-19, è stato un anno decisamente anomalo per la stragrande maggioranza delle imprese e degli operatori economici.
Interi settori dell’economia, come il Turismo, la Ristorazione, l’Arte e Cultura, lo Sport, hanno sofferto ingenti perdite e moltissime imprese hanno chiuso i battenti per sempre. Pochi hanno visto fiorire nuove opportunità, legate, malgrado tutto, proprio all’emergenza sanitaria mondiale.
Orbene, proprio queste imprese in pieno boom, insieme a quelle che attendono la ripresa delle normali attività commerciali, hanno potuto beneficiare nel corso del 2020, oltre che dei vantaggiosi “mutui COVID” concessi ai sensi dell’art. 13 del Decreto Liquidità nelle varie declinazioni ed entità, anche delle opportunità che ritroviamo in tre importantissime forme di credito d’imposta:
1. Nuovi investimenti (ex Legge di Bilancio 2016);
2. Ricerca e Sviluppo (ex DL 145 del 23.12.2013);
3. Formazione 4.0 (ex Legge di Bilancio 2018).
Nell’ambito della politica economica che ha preso piede nel nostro Paese negli ultimi anni, il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 si pone i due fondamentali obiettivi di:
— stimolare gli investimenti privati;
— dare stabilità e certezze alle imprese con misure che hanno effetto da novembre 2020 a giugno 2023.
È sicuramente opportuno effettuare una panoramica delle tre misure di agevolazione, al fine di offrire degli spunti di riflessione ad imprenditori e consulenti.
Nuovi investimenti
Con la legge 28 dicembre 2015 n. 208, fu introdotta un’agevolazione finanziaria sotto forma di credito d’imposta per quelle imprese che acquistavano beni strumentali nuovi.
Tuttora alle aziende che effettuano investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A), il credito è riconosciuto nella misura del:
— 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
— 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
Gli investimenti in beni strumentali immateriali (allegato B) beneficiano, invece, di un credito d’imposta nella misura del:
— 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000.
Per investimenti in altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento), diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A, è riconosciuto invece un credito d’imposta nella misura del:
— 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta del 6% per gli investimenti in altri beni strumentali materiali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni.
La normativa prevede l’utilizzo esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B della legge, ovvero di entrata in funzione per gli altri beni. Non è ammessa la cessione del credito, come può invece avvenire per l’IVA, ad esempio.
L’agevolazione è cumulabile con altre che abbiano ad oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.
Il credito d’imposta è sfruttabile dopo aver ricevuto (almeno 5 giorni) il formale nulla osta dall’Agenzia delle Entrate, quale esito della richiesta di credito d’imposta inoltrata con una pratica telematica a mezzo dei servizi Entratel dell’Agenzia delle Entrate.
Bonus Investimenti Sud
La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto il Bonus Investimenti Sud, uno speciale Credito d’Imposta per beni strumentali nuovi destinato alle Imprese del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia.
La specialità di questo intervento, che integra il portato della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rinvenibile nell’entità delle agevolazioni ottenibili, decisamente più appetibili:
— 45% fino a 3 milioni di euro per le piccole imprese;
— 35% fino a 10 milioni di euro per le medie imprese;
— 25% fino a 15 milioni di euro per le grandi imprese.
Con il Bonus Investimenti Sud sono agevolabili gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie atti a favorire la realizzazione di un nuovo stabilimento, l’incremento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente ovvero una radicale trasformazione del processo produttivo esistente.
Non sono ammessi al bonus gli investimenti che prevedono una mera sostituzione di beni.
I beni immateriali sono invece ammissibili alle agevolazioni nei limiti del principio contabile OIC 24 in tema di Immobilizzazioni Immateriali. Sono certamente ammesse, invece, le spese per hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, aventi uno specifico carattere di innovatività.
Devono cioè consentire il raggiungimento degli obiettivi di innovazione richiesti alle aziende con il Piano Nazionale Industria 4.0 e segnatamente:
— organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati;
— gestione di interfacce anche multimediali;
— utilizzazione di sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse;
— ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy.
A norma del comma 102 art.1 L. 208/2015, il credito d’imposta per beni strumentali nuovi è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che il cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline di riferimento.
La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla regolarità contributiva (DURC regolare).
Credito d’Imposta: ricerca, sviluppo, innovazione e design
Col DL 145 del 23.12.2013 arrivò un’importantissima agevolazione finanziaria, anch’essa sotto forma di credito d’imposta, tesa ad incentivare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica al fine di sostenere la competitività delle imprese e per favorire i processi di transizione digitale, lo sviluppo dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.
La normativa individua tre aree d’intervento:
1. Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico;
2. Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati;
3. Attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale.
Nel primo caso, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.
Nel secondo, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ovvero in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
Infine, per le attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Sono agevolabili le seguenti voci di costo:
a) spese per il personale;
b) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo;
c) spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività ammissibili al credito d’imposta, con una maggiorazione dell’agevolazione nel caso di contratti di R&S extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato o, in virtù del Decreto Rilancio, con start up innovative;
d) (solo per attività di R&S) quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S ammissibili;
e) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti;
f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione rientrano tra quelle agevolabili.
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione devono quindi effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
Si segnala, tra le varie cause ostative alla maturazione e fruizione del beneficio, la sussistenza di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, avente ad oggetto la responsabilità penale delle società e “promotrice” dei “modelli organizzativi”.
La fruizione del beneficio spettante è infine subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla regolarità contributiva (DURC regolare).
Credito d’Imposta R&S nel Decreto Rilancio
L’art.244 del Decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) ha notevolmente incrementato i benefici fruibili per le imprese attive nella R&S nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
Le nuove percentuali sono:
- 25% per le grandi imprese;
- 35% per le medie imprese;
- 45% per le piccole imprese.
Appare in tutta la sua evidenza il forte intento agevolativo al fine di favorire il rafforzamento competitivo e le operazioni di spin off.
Credito d’Imposta Formazione 4.0
Introdotto con l’art. 1, commi 46-56, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d’imposta per la formazione ha visto crescere la portata delle agevolazioni concedibili con la Legge di Bilancio 2021. Il credito di imposta sulle spese sostenute dalle aziende per la formazione in ottica industria 4.0 può infatti adesso arrivare fino al 60%.
La misura nasce per stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
Il beneficio, è quindi riconosciuto in misura del:
— 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €300.000 per le piccole imprese;
— 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €250.000 per le medie imprese;
— 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €250.000 per le grandi imprese.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Le spese ammissibili al credito di imposta formazione 4.0 sono:
a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
L’agevolazione spetta quando vengono attivati programmi formativi aventi ad oggetto le tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 quali:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva;
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Le attività formative dovranno riguardare i seguenti ambiti:
- vendita e marketing;
- informatica e tecniche;
- tecnologie di produzione.
Alcune disposizioni sono comuni alle altre agevolazioni:
— L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le relative spese rientrano tra quelle agevolabili;
— Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione devono quindi effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico;
— L’impresa non deve essere stata destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
— La fruizione del beneficio spettante è infine subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla regolarità contributiva (DURC regolare);
— Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.